Politiche abitative

Vendite e locazioni anticipate di alloggi acquistati con contributi pubblici

Gli alloggi di edilizia residenziale  acquistati con mutui agevolati o contributi in c/capitale, non possono essere venduti o locati prima di cinque anni decorrenti dalla data di acquisto o assegnazione (art. 20 Legge n. 179/92 e s.m.i.).

Tuttavia, la vendita o la locazione può essere autorizzata dalla Regione, qualora sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2044 del 20 dicembre 2017 “CRITERI E PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA ALIENAZIONE O LOCAZIONE ANTICIPATA DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA REALIZZATI CON CONTRIBUTI PUBBLICI” (pubblicata nel BURERT del 10 gennaio 2018).

Nel caso di vendita di alloggio che ha fruito di un contributo in conto capitale occorre restituire alla Regione parte del contributo ricevuto, prima di procedere al trasferimento della proprietà dell’alloggio. La vendita o locazione dell'alloggio nel primo quinquennio senza autorizzazione regionale comporta la revoca del contributo concesso con conseguente restituzione dello stesso maggiorato degli interessi legali.

Scaduto il vincolo quinquennale la vendita o locazione dell'alloggio non è subordinata al rilascio dell'autorizzazione regionale. Naturalmente la vendita o la locazione anche successivamente alla scadenza del quinquennio del vincolo regionale deve sempre essere conforme alle prescrizioni contenute nella convenzione sottoscritta tra il Comune e il soggetto che ha realizzato l'intervento.

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ultima modifica 2024-01-08T15:07:05+01:00
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