Come viene eletta

  • È eletta a suffragio universale e diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto
  • È l’organo della rappresentanza democratica regionale, di indirizzo politico e di controllo
  • Esercita in esclusiva la potestà legislativa regionale
  • Ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria al libero esercizio delle sue funzioni. La sua attività è disciplinata, per ciò che riguarda il funzionamento, l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilità e il personale, da Regolamenti interni, in armonia con la legislazione vigente, in piena e assoluta autonomia.
  • È regolamentata dagli articoli 27, 28, 29 dello Statuto regionale e dall'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 2009, n. 12

Le sedute dell'Assemblea legislativa sono pubbliche, salvo diversa e motivata decisione.

 Cosa fa

  • Determina l'indirizzo politico generale della Regione esercitando le funzioni legislative, di programmazione e di controllo sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione regionale
  • Discute e approva (nei tempi definiti dal Regolamento interno) il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione riferito all'intera legislatura e a tutti i settori d'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta l'attuazione e ne approva le modifiche
  • Esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati
  • Esamina, esprimendo proprie valutazioni e proposte, l'esercizio della facoltà di ricorso alla Corte costituzionale di cui all'articolo 46
  • Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, e, in conformità ad esso, dalle leggi. In particolare spetta all'Assemblea:
  1. approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;
  2. presentare proposte di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione;
  3. formulare proposte e pareri della Regione agli organi dello Stato per l'elaborazione di programmi e piani nazionali di competenza dello Stato;
  4. approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione economica, territoriale e ambientale;
  5. esprimere i pareri previsti dall'articolo 133 della Costituzione;
  6. proporre al Presidente della Giunta regionale, nei termini previsti dalla legge, la promozione di questioni di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale;
  7. deliberare gli atti generali attuativi delle norme dell'Unione europea, salvi i casi previsti dalla legge;
  8. ratificare, con legge, le intese con altre Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;
  9. ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera c);
  10. elaborare documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 117 della Costituzione;
  11. approvare gli atti di indirizzo generale delle attività della Regione;
  12. approvare ordini del giorno relativi all'attività della Giunta, anche con riferimento alla predisposizione di progetti legislativi di particolare complessità e rilevanza istituzionale;
  13. deliberare le nomine e le elezioni che siano attribuite espressamente all'Assemblea; quelle che sono attribuite genericamente alla Regione, qualora prevedano l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che siano riferite ad organismi di garanzia o di controllo amministrativo;
  14. deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge;
  15. definire, nelle leggi di conferimento di funzioni e risorse a Province e Comuni, obiettivi e indirizzi. Le leggi possono prevedere atti specifici di indirizzo per le funzioni e le risorse conferite ad altri soggetti pubblici.

L’esercizio delle funzioni

  • Organizza i propri lavori istituendo Commissioni permanenti
  • Esercita, nello svolgimento delle proprie funzioni, la facoltà di audizione tramite le Commissioni, in   particolare, sia nella fase dell'istruttoria legislativa, sia in riferimento alle nomine comunque deliberate o da deliberare da parte di organi della Regione;
  • Esercita il potere d'inchiesta e d'indagine, anche tramite apposite Commissioni;

Le sedute dell'Assemblea legislativa sono pubbliche, salvo diversa e motivata decisione.