Accesso civico generalizzato

L’accesso civico “generalizzato” concernente dati, informazioni e documenti

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 introduce alcune novità al decreto legislativo 33/2013: favorisce la libertà di accedere a dati, informazioni e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

L'accesso civico generalizzato è il diritto di “chiunque” di accedere a dati, informazioni e documenti detenuti dalla Regione ulteriori, rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti fissati dallo stesso decreto 33/2013 per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti. I limiti all’accesso civico generalizzato sono rinvenibili all’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

L’esercizio del diritto di accesso è gratuito.

L’Amministrazione regionale potrà comunque valutare - in caso di richieste eccessivamente onerose - di richiedere all’interessato un eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la riproduzione su supporti materiali (carta o CD). La trasmissione telematica e la copia di file digitali su supporti forniti dal richiedente (ad esempio: CD o dispositivo USB) sono esenti da rimborso.

Richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte dell’amministrazione è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

La richiesta riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è gratuita, può essere predisposta utilizzando il modulo (doc163.84 KB) e deve essere presentata agli stessi indirizzi e modalità indicati per la presentazione della prima domanda d’accesso.

Ricorso al Difensore civico regionale

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Difensore civico regionale. In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche alla Regione Emilia-Romagna.

Il ricorso va presentato al Difensore civico secondo una delle modalità indicate al link: https://www.assemblea.emr.it/difensore-civico/per-approfondire/contattarlo

Il Difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, il Difensore civico provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore civico è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne deve informare il richiedente e comunicarlo all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito. Il ricorso al Difensore civico è gratuito e per le modalità di presentazione si rimanda a quanto indicato nella pagina dedicata del sito.

Ricorso al Tribunale amministrativo regionale

Avverso la decisione dell’Amministrazione regionale o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 


Riferimenti normativi:

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ultima modifica 2024-04-05T11:44:43+02:00
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