La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni della presente legge si applicano:
1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ((ai Vice Ministri,))
ai Sottosegretari di Stato;
3) ai consiglieri regionali ((e ai componenti della giunta regionale))
;
4) ai consiglieri provinciali ((e ai componenti della giunta provinciale))
;
5) ((ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;))
5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.