Funzioni della Giunta
Funzioni della Giunta regionale
La Giunta regionale esercita attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione, in coerenza con l'indirizzo politico e amministrativo determinato dall'Assemblea legislativa.
La Giunta regionale esercita le proprie funzioni in modo collegiale. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.
La Giunta adotta un proprio regolamento interno che viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Al Presidente, ai componenti della Giunta e al Sottosegretario alla Presidenza sono corrisposti indennità e trattamento economico fissati con legge regionale, con riferimento a quanto stabilito per i Consiglieri regionali.
Compete in particolare alla Giunta:
- attuare le leggi, le decisioni e gli indirizzi approvati dall'Assemblea;
- collaborare con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione;
- predisporre, avvalendosi del contributo delle competenti Commissioni consiliari, il programma ed i piani della Regione;
- adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di cui all'articolo 28, comma 4, lettera d), compresi quelli concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici;
- indirizzare e coordinare l'attività degli uffici regionali ed adottare atti generali relativi al personale, ad eccezione degli uffici e del personale dell'Assemblea;
- gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio della Regione e deliberare sui contratti nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge;
- deliberare le variazioni di bilancio previste dall'ordinamento contabile regionale dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento;
- deliberare in materia di liti attive e passive, con possibile delega alla dirigenza;
- deliberare, informandone l'Assemblea, sui ricorsi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale;
- adottare ogni altro provvedimento che lo Statuto e le leggi, nel rispetto delle competenze statutarie, non affidano alla competenza dell'Assemblea.