In relazione agli adempimenti previsti dai commi 4 e seguenti dell’articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 6 giugno 2013, n. 64, le pubbliche amministrazioni devono comunicare, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni del credito, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l’indicazione dei dati identificativi del creditore.
Ove non fossero presenti debiti così definiti, è fatto obbligo trasmettere, nei tempi stabiliti, una comunicazione di assenza di posizioni debitorie.

In adempimento a quanto prescritto dall'art. 1, comma 867 della L. 145/2018, a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

Dal 2020 viene pertanto richiesta unicamente la comunicazione tramite Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) dell’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente, dato regolarmente comunicato anche per il 2021.

Giunta

Le comunicazioni relative agli anni precedenti sono disponibili mediante richiesta di accesso civico generalizzato.

Assemblea legislativa

Le comunicazioni relative agli anni precedenti sono disponibili mediante richiesta di accesso civico generalizzato.