Sono gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario ad essere tenute a indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

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