Accesso civico

Modalità per l'esercizio dell'accesso civico

Nel caso in cui l’amministrazione non adempia agli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, le richieste di accesso civico devono essere presentate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione che ha omesso la pubblicazione.

Chiunque ha il diritto di richiedere alla pubblica amministrazione inadempiente la pubblicazione dei dati e delle informazioni omesse.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

L’amministrazione inadempiente, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e alla contestuale trasmissione al richiedente ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale.

Se l’amministrazione non dovesse rispondere alla richiesta di accesso civico il richiedente può ricorrere all’organo di governo individuato nell’ambito delle figure apicali. Nell’ipotesi di omessa individuazione del titolare del potere sostitutivo, tale potere si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione (articolo 2, comma 9 – bis, della legge 241/1990)

È opportuno evidenziare che l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all’articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Quest’ultimo infatti è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.

 

Accesso civico in Giunta

Modulo per l’esercizio del diritto di accesso civico

La richiesta di accesso civico può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: accesso@regione.emilia-romagna.it;
  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it;
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo:
    Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale e Agenzie IntercentER, Agrea, Ibacn e Protezione Civile,
    Maurizio Ricciardelli
    presso Ufficio relazioni con il pubblico (URP) 
    Viale Aldo Moro n.52
    40127 Bologna (BO);
  • tramite fax al n. 051 468 9664;
  • con consegna diretta presso l’Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Emilia-Romagna – piano terra – Viale Aldo Moro n. 52 -  Bologna.

Scarica il modulo

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Giunta

Titolare del potere sostitutivo

Il titolare del potere sostitutivo può essere consultato nei casi di ritardo o mancata risposta.

 

Accesso civico in Assemblea legislativa

Modulo per l’esercizio del diritto di accesso civico

La richiesta di accesso civico può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: accesso@regione.emilia-romagna.it;
  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: PEIAssemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it
  • tramite posta ordinaria a:
    Responsabile della Trasparenza
    Anna Voltan 
    Assemblea legislativa
    Servizio  Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
    Viale Aldo Moro n.50
    40127 Bologna (BO);
  • tramite fax al n. 051 527 5420;
  • con consegna diretta presso la segreteria del Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari - Viale Aldo Moro n.50 – 40127 Bologna (BO) - V piano.

Scarica il modulo

Responsabile della trasparenza in Assemblea legislativa

Titolare del potere sostitutivo

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta.

 

 

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo n. 33/2013: articolo 5. comma 1 e 4

Azioni sul documento

ultima modifica 2017-06-15T17:14:00+02:00
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