L’accesso documentale o procedimentale
Il diritto di accesso agli atti, anche detto accesso documentale, permette di ottenere in copia o in visione un documento della Pubblica amministrazione.
L’accesso documentale o procedimentale è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.
Come esercitare il diritto di accesso agli atti
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti (articolo 24) indicati dalla legge 241del 1990. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
L’Amministrazione regionale potrà comunque valutare - in caso di richieste eccessivamente onerose - di richiedere all’interessato un eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la riproduzione su supporti materiali (carta o CD). La trasmissione telematica e la copia di file digitali su supporti forniti dal richiedente (ad esempio: CD o dispositivo USB) sono esenti da rimborso.
Come la Regione gestisce le domande
L’Urp svolge, sia per la Giunta sia per l’Assemblea legislativa, il ruolo di collettore di tutte le istanze di accesso, fornisce informazioni generali sul contenuto dei diritti di accesso e sulle modalità da seguire per l’inoltro delle eventuali istanze, rende disponibile la modulistica per la presentazione delle istanze, verifica il rispetto dei tempi di risposta o riscontro, assiste il richiedente al fine definire l’oggetto dell’istanza.
Una volta ricevuta la richiesta di accesso documentale il Responsabile del procedimento deve rispondere nel termine di 30 giorni. Decorsi i quali, questa si intende respinta.
Ricorso al Tribunale amministrativo regionale
In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale o in alternativa chiedere al Difensore civico regionale che sia riesaminata la suddetta determinazione. Il Difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.
Riferimenti normativi
- Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
- D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi)
- Art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici)
- decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104