Come si presenta la domanda di accesso
Come presentare la domanda per avere accesso ai dati in Regione.
La domanda può essere predisposta utilizzando il modulo (Word - 180.0 KB) apposito. Va presentata dal soggetto interessato preferibilmente per via telematica ai seguenti indirizzi:
- posta elettronica: accesso@regione.emilia-romagna.it
- posta elettronica certificata: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it
La domanda presentata per via telematica è valida se (articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale»):
- inviata tramite posta elettronica non certificata, indicando nel messaggio di posta il nome del richiedente (senza necessità di firma autografa) e allegando al messaggio copia del documento di identità o di riconoscimento
- inviata tramite propria posta elettronica certificata;
- sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- l’identificazione dell’istante avviene attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, nel caso di attivazione di apposito servizio online.
La domanda di accesso può essere presentata all’URP anche:
- a mezzo posta ordinaria all’indirizzo:
viale della Fiera n. 8
40127 Bologna - con consegna diretta a Bologna, Viale della Fiera n. 8, Piano terra - negli orari di apertura al pubblico.
In tali casi, la richiesta di accesso deve essere sottoscritta e presentata insieme a fotocopia non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore (articolo 38, commi 1 e 3, decreto del presidente della Repubblica. 28 dicembre 2000, n. 445), salvo che sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto.
Moduli per la richiesta di accesso
- Modulo in formato MS Word 97-2003 (Word - 180.0 KB)
- Modulo in formato Open Office ( - 68.4 KB)
- Modulo in formato PDF (PDF - 327.6 KB)
I documenti validi per il riconoscimento
Secondo il decreto 445 del 2000 (articolo 35) in Italia sono equipollenti i documenti di identità e di riconoscimento, se muniti di fotografia e rilasciati da una amministrazione dello Stato. A titolo esemplificativo sono:
- carta d'identità italiana
- passaporto
- patente di guida
- patente nautica italiana
- libretto di pensione
- patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- licenza di porto di armi
- tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente (per esempio, tessere AT e BT, tessere di appartenenza a ordini professionali, patente di operatore di stazioni di radioamatore, certificato limitato di radiotelefonista).
Caratteristiche della posta elettronica certificata
Per la corretta identificazione del richiedente la Pec deve avere le specifiche indicate dall’articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale (rilascio delle credenziali d’accesso previa identificazione del titolare, con attestazione del gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato).
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 art. 5
- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016
- Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2017: Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA).
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.