Compiti e funzioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Articoli 27 e 28 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13)
Cosa fa
- Determina l'indirizzo politico generale della Regione esercitando le funzioni legislative, di programmazione e di controllo sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione regionale
- Discute e approva (nei tempi definiti dal Regolamento interno) il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione riferito all'intera legislatura e a tutti i settori d'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta l'attuazione e ne approva le modifiche
- Esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati
- Esamina, esprimendo proprie valutazioni e proposte, l'esercizio della facoltà di ricorso alla Corte costituzionale di cui all'articolo 46
- Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, e, in conformità ad esso, dalle leggi. In particolare spetta all'Assemblea:
- approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;
- presentare proposte di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione;
- formulare proposte e pareri della Regione agli organi dello Stato per l'elaborazione di programmi e piani nazionali di competenza dello Stato;
- approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione economica, territoriale e ambientale;
- esprimere i pareri previsti dall'articolo 133 della Costituzione;
- proporre al Presidente della Giunta regionale, nei termini previsti dalla legge, la promozione di questioni di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale;
- deliberare gli atti generali attuativi delle norme dell'Unione europea, salvi i casi previsti dalla legge;
- ratificare, con legge, le intese con altre Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;
- ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera c);
- elaborare documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 117 della Costituzione;
- approvare gli atti di indirizzo generale delle attività della Regione;
- approvare ordini del giorno relativi all'attività della Giunta, anche con riferimento alla predisposizione di progetti legislativi di particolare complessità e rilevanza istituzionale;
- deliberare le nomine e le elezioni che siano attribuite espressamente all'Assemblea; quelle che sono attribuite genericamente alla Regione, qualora prevedano l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che siano riferite ad organismi di garanzia o di controllo amministrativo;
- deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge;
- definire, nelle leggi di conferimento di funzioni e risorse a Province e Comuni, obiettivi e indirizzi. Le leggi possono prevedere atti specifici di indirizzo per le funzioni e le risorse conferite ad altri soggetti pubblici.
L’esercizio delle funzioni
- Organizza i propri lavori istituendo Commissioni permanenti
- Esercita, nello svolgimento delle proprie funzioni, la facoltà di audizione tramite le Commissioni, in particolare, sia nella fase dell'istruttoria legislativa, sia in riferimento alle nomine comunque deliberate o da deliberare da parte di organi della Regione;
- Esercita il potere d'inchiesta e d'indagine, anche tramite apposite Commissioni;
Le sedute dell'Assemblea legislativa sono pubbliche, salvo diversa e motivata decisione.