Accesso civico semplice
L’accesso civico “semplice” concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ha introdotto alcune novità rispetto al decreto legislativo n. 33/2013, favorendo l'accesso a dati, informazioni e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
L'accesso civico (semplice) è il diritto di “chiunque” di richiedere alle pubbliche amministrazioni (PA) dati, informazioni e documenti eventualmente non pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione. Costituisce quindi un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alle PA. L’esercizio del diritto di accesso è gratuito.
L’Amministrazione regionale potrà comunque valutare - in caso di richieste eccessivamente onerose - di richiedere all’istante un eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la riproduzione su supporti materiali (carta o CD). La trasmissione telematica e la copia di file digitali su supporti forniti dal richiedente (ad esempio: CD o dispositivo USB) sono esenti da rimborso.
Come la Regione gestisce le domande
L’URP svolge, sia per la Giunta (comprese le Agenzie regionali AGREA, Intercent-ER e Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile) che per l’Assemblea legislativa, il ruolo di collettore di tutte le istanze di accesso, fornisce informazioni generali sul contenuto dei diritti di accesso e sulle modalità da seguire per l’inoltro delle eventuali istanze, rende disponibile la modulistica per la presentazione delle istanze, verifica il rispetto dei tempi di risposta o riscontro, assiste il richiedente al fine definire l’oggetto dell’istanza.
Per effettuare le richieste di accesso sono attivi i seguenti indirizzi di posta elettronica:
Per ogni ulteriore informazione è attivo il numero verde Urp 800 662200
Una volta ricevuta la richiesta di accesso civico la competente Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale (dott.ssa Francesca Palazzi – tel. 051 5278729) o dell'Assemblea legislativa (dott.ssa Lea Maresca – tel. 051 5275192) deve rispondere nel termine di 30 giorni, procedendo alla pubblicazione nel sito “Amministrazione trasparente” del documento, dell'informazione o del dato richiesto e alla comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale.
In caso di ritardo o mancata risposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza il richiedente può ricorrere al competente titolare del potere sostitutivo (Dott. Francesco Raphael Frieri – Direttore generale della Direzione Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Giunta regionale; Dott. Leonardo Draghetti – Direttore generale della Direzione Assemblea legislativa) che conclude il procedimento entro i termini di cui all’articolo 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990.
Anche in tali casi la richiesta va inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica, specificando che si tratta di ricorso al potere sostitutivo:
Ricorso al Tribunale amministrativo regionale
Nel caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 art. 5
- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016
- Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2017: Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104