Assegni vitalizi
La Regione Emilia-Romagna ha approvato con la L.R. 4/2019 entrata in vigore il 14/06/2019, le regole per la rideterminazione degli assegni vitalizi, i cui effetti hanno avuto decorrenza dall'1 dicembre 2019.
La legge regionale 4/2019 è frutto dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione della legge 145/2018 che ha definitivamente abrogato l’istituto dell’assegno vitalizio anche a livello nazionale.
La rideterminazione dei vitalizi, come dettata dalla L.R. 4/2019, si fonda sul sistema di calcolo contributivo basato sul montante contributivo individuale, costituito dalla somma dei contributi annui versati ai fini del vitalizio rivalutati, alla fine di ogni anno, al tasso annuo di capitalizzazione, calcolato dall’Istat, dato dalla variazione media quinquennale del PIL (Prodotto interno lordo).
La L.R. 4/2019 prevede inoltre:
- l’applicazione di clausole di salvaguardia, date dall’applicazione delle aliquote indicate nell’allegato A) alla medesima legge, determinate in ragione della differenza percentuale tra l’assegno vitalizio pieno e l’assegno derivante dalla rideterminazione;
- qualora l’assegno vitalizio rideterminato con il sistema di calcolo contributivo sia più favorevole rispetto all’assegno vitalizio rideterminato con l’applicazione delle clausole di salvaguardia, viene riconosciuto l’importo determinato dall’applicazione del metodo contributivo e non trovano applicazione le clausole di salvaguardia;
- che l’assegno vitalizio derivante dalla rideterminazione con il calcolo contributivo non possa essere superiore all’assegno vitalizio pieno, calcolato ai sensi della L.R. 42/1995;
- che l’assegno vitalizio rideterminato non possa essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, che ammonta attualmente a € 513,00, salvo che l’assegno in godimento antecedentemente alla rideterminazione fosse già inferiore a tale soglia.
Vitalizi erogati
Ai sensi dell'articolo 11 della LR 4/2019, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa i nominativi dei componenti dell'Assemblea e della Giunta regionalea che beneficiano dell'assegno vitalizio, nonché l'importo lordo mensile per ciascuno di essi.
In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo, la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio nonché l'importo loro erogato.
I nominativi e i dati di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati per la durata dell'erogazione dell'assegno vitalizio.
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La norma regionale
Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale
(Art. 5 - L.R. 23 dicembre 2010, n. 13)
- Dalla X legislatura regionale è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995.
- Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia.
- Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al già maturato in ordine all'assegno vitalizio.
Ai sensi dell’art. 1 della L.R. 4/2019, “sono oggetto di disciplina della presente legge gli assegni vitalizi, di cui al capo II, diretti, indiretti e di reversibilità in corso di erogazione e non ancora erogati ovvero sospesi o ripristinati per effetto dell’abolizione del divieto di cumulo, ai sensi dell’art. 13, considerando il loro importo lordo, senza tener conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale11 maggio 2017 n. 7 …”. La base di riferimento per la misura dell’assegno vitalizio è costituita pertanto dall’assegno vitalizio ai sensi della L.R. 42/1995, determinato in relazione al numero di anni di mandato come di seguito indicato:
Indennità base per il calcolo dell'assegno vitalizio (% sull'indennità Parlamentare) | 65% | ||
Percentuale dell’Assegno sull’Indennità base | Anni di anzianità contributiva | 5 | 20% |
6 | 23% | ||
7 | 26% | ||
8 | 29% | ||
9 | 32% | ||
10 | 35% | ||
11 | 38% | ||
12 | 41% | ||
13 | 44% | ||
14 | 47% | ||
15 | 50% | ||
Età per il diritto all’Assegno (art.6 LR 4/2019) | Analoga a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per il diritto alla pensione di vecchiaia valevole per i dipendenti delle PA di cui all’art. 1 D.Lgs. 165/2001 | ||
Contributi obbligatori | % su… | 25% su indennità di carica al netto delle ritenute IRPEF e delle add. reg.li e comunali | |
Anticipazione dell’età per il diritto all’Assegno | Per ogni anno di mandato oltre il quinto anno l’età richiesta per il conseguimento del diritto al vitalizio è diminuita di un anno, fino al limite di 5 anni. | ||
Reversibilità | ONEROSA |
Rinuncia all'assegno vitalizio
(Art. 14 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 17)
1. È facoltà del consigliere in carica o cessato dal mandato di rinunciare all'assegno vitalizio, purché l'assegno vitalizio non sia già in pagamento.
2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 può presentare domanda scritta al Presidente dell'Assemblea legislativa.
3. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
4. Per le domande presentate nell’arco temporale 1 gennaio - 30 giugno, la restituzione sarà effettuata nel corso dell’anno di presentazione; per le domande presentate nel periodo 1 luglio - 31 dicembre, le restituzioni saranno effettuate nel corso dell’anno successivo a quello di presentazione
5. La restituzione dei contributi versati, disposta con atto dell'Ufficio di Presidenza, avviene in un’unica soluzione entro sei mesi dalla presentazione della domanda.
6. Il consigliere in carica o cessato dal mandato, nei confronti del quale sia stata presentata richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'articolo 416 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale, non può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 sino al termine ultimo del procedimento avviato nei suoi confronti. Se durante tale periodo il consigliere matura il diritto alla corresponsione dell’assegno vitalizio deve comunicare se intende percepirlo o se intende esercitare la facoltà di rinuncia a conclusione del procedimento a suo carico.
Riferimenti normativi
- Legge regionale 23 dicembre 2010, n.13.
- Modifiche alla Legge regionale 14 aprile 1995, n.42 (disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale)
- Legge regionale 21 dicembre 2012, n.17
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 26 marzo 2013, n.109
Trattamento indennitario di un consigliere regionale ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ed ai sensi degli artt. 25 e 26 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale” - Legge regionale 30 maggio 2019, n. 4
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145