La l.r. 06 novembre 2019, n. 22 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” stabilisce che:
- l’accreditamento concesso ha durata di cinque anni dalla data di concessione (art. 12, comma 3);
- nelle more dell’adozione dei provvedimenti di rinnovo, le strutture sanitarie che hanno presentato valida domanda, possono continuare a svolgere le funzioni già accreditate e le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensioni nella erogazione dei servizi”. Pertanto, si riporta il protocollo dell’avvio formale del procedimento di rinnovo dell’accreditamento, ad oggi pendente, a fronte della relativa richiesta da parte della struttura interessata (art. 18, comma 4).

Case di cura private

Hospice accreditati

Strutture sanitarie accreditate per il trattamento delle dipendenze patologiche e gestite dal privato non profit

Centri diurni sanitari e ambulatori accreditati gestiti da privato non profit per la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza

Residenze sanitarie psichiatriche accreditate e gestite da Enti profit

Residenze sanitarie psichiatriche accreditate e gestite da Enti non profit

Elenco provider accreditati

Ambulatori, poliambulatori, laboratori, centri medici e altre strutture accreditate

Strutture accreditate al trasporto soccorso infermi

Strutture accreditate alla raccolta del sangue

Elenco stabilimenti termali